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Il NUOVO Patentino

Patentino ciclomotori: al via la prova pratica di guida

Le novità per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di motorini e minicar in vigore per le domande presentate dal 1 aprile 2011

Esame con prova pratica di guida, autorizzazione per esercitarsi a condurre un ciclomotore e lezioni teoriche sul funzionamento del mezzo in caso di emergenza. Queste le principali novità per chi, dal 1 aprile 2011, presenta una domanda per conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, il cosiddetto "patentino".

Si tratta di modifiche previste dal Codice della strada (articolo 116) a seguito di recenti interventi normativi (legge 29 luglio 2011 n. 120 articolo 17 e legge 26 febbraio 2011 n. 10 articolo 2 comma 1-quater).

Le nuove regole sono dettagliate dal Decreto ministeriale del 1 marzo 2011 n.81 e dal Decreto ministeriale 23 marzo 2011 n.106. Le due norme disciplinano la procedura per la presentazione della domanda, le materie dei corsi di preparazione all'esame di teoria, lo svolgimento degli esami di teoria e pratica, le modalità delle esercitazioni di guida.
Inoltre, le istruzioni operative delle nuove procedure sono contenute nella Circolare 28 marzo 2011 n.10099 che, tra l'altro, precisa i soggetti ai quali si applica la nuova disciplina e la documentazione da presentare a seconda delle diverse casistiche che si possono presentare.


Circolare 28 marzo 2011 n.10099
Direzione generale motorizzazione - divisione 5
Modifiche alla normativa concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - istruzioni operative

Decreto ministeriale 23 marzo 2011 n.106
Ministero infrastrutture e trasporti
Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

Decreto ministeriale del 1 marzo 2011 n.81
Ministero infrastrutture e trasporti di concerto con Ministero istruzione, università e ricerca
Disciplina del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell'esercitazione

Codice della strada - art.116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

Data del documento: 29/03/2011
Data ultima modifica: 29/03/2011

Lo sai? Dal 1° luglio 2004 tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni devono avere un "patentino" per poter guidare il ciclomotore.
Questo documento, che si chiama certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, potrà essere conseguito anche a scuola.

 

LA NORMATIVA

Decreto legisalativo n.9 del 15 gennaio 2002 art. 6 e 15 l'introduzione dell'obbligo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori

Decreto Legge n.151 del 27 giugno 2003 entrata in vigore dell'obbligo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al 1 luglio 2004

Legge n.214 del 1 agosto 2003 conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 2003 n.151

Decreto legislativo n.285/92 e successive modificazioni - Codice della strada

Decreto MIT del 30 giugno 2003 "programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotore"

Decreto MIT 12 agosto 2003 facsimile del "patentino"

 

UTENTI

Corso: tutti i tredicenni che compiano i 14 anni nell'arco dell'anno scolastico, e siano minori di 18 anni

Esame: dopo aver compiuto i 14 anni

 

DURATA

12 ore di cui:

6 di segnaletica e circolazione

4 comportamenti

2 educazione al rispetto delle leggi

nota bene: la partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto, custodito dalle scuole o dalle autoscuole che effettuano i corsi;  non sono consentite più di 3 ore di assenza nelle ore di lezione;  non sono ammessi all'esame candidati che hanno terminato i corsi da più di un anno.

 

LE SCHEDE D'ESAME

Dieci domande, ognuna con tre risposte che possono essere:

tutte e tre vere;

due vere e una falsa;

una vera e due false;

tutte e tre false

la prova è superata se il numero delle risposte errate è al massimo di quattro, il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame

la prova ha durata di 30 minuti

 

IL CERTIFICATO DI IDONEITA'

NON è un documento di identità

viene rilasciato dal Ministero dell Infrastrutture e dei Trasporti

è necessario per la guida del ciclomotore

deve essere accompagnato dal documento di riconoscimento(art.3 Legge n.214/03).

 

ARGOMENTI D'ESAME

a) segnali di pericolo e segnali di precedenze

b) segnali di divieto

c) segnali d'obbligo

d) segnali di indicazione e pannelli integrativi

e) norme sulla precedenza

f) norme di comportamento

g) segnali luminosi, segnali orizzontali

h) fermata, sosta e definizioni stradali

i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione

l) elementi del ciclomotore e loro uso

m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco

n) valore e necessità della regola

o) rispetto della vita e comportamento solidale

p) la salute

q) il rispetto dell'ambiente

 

FAQ

1. Posso guidare un ciclomotore se sono maggiorenne anche non avendo la patente di guida?

 

Anche se si è raggiunta la maggiore età, se non si è in possesso di patente di guida non è consentito guidare ciclomotori. Bisogna conseguire il Certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto Patentino).
Se si è diventati maggiorenni prima del 1° ottobre 2005 non è necessario sostenere un esame, ma è obbligatorio effettuare un corso specifico presso un’autoscuola. Poi si deve andare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura che prevede di:

• presentare l’attestato di frequenza del corso presso un’autoscuola
• compilare il modello TT 2112
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• presentare un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da un medico abilitato o da un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore.

Se si è diventati maggiorenni dopo il 1° ottobre 2005 è invece necessario sostenere un esame presso un ufficio della motorizzazione, un’autoscuola (se presentati da questa) o presso un istituto scolastico (se si è frequentato un corso, anche se non obbligatorio).
Presso un ufficio della motorizzazione si deve attivare la seguente procedura:

• compilare il modello TT 2112
• attestare il versamento di € 15,00 sul cc 9001 e di due distinti versamenti di € 14,62 euro sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• presentare un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da un medico abilitato o da un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore

2. Cosa devo fare per guidare un  ciclomotore se sono minorenne?

Se non si hanno 18 anni e non si è in possesso di una patente di categoria A1 è indispensabile conseguire il patentino per il ciclomotore.
Si deve frequentare un idoneo corso, il corso può essere direttamente organizzato dall’istituto scolastico presso cui il ragazzo studia oppure ci si deve rivolgere ad un’autoscuola.
Dopo aver ottenuto l’attestato di frequenza del corso è possibile sostenere l’esame per prendere il patentino.
Se l’esame non viene superato immediatamente è possibile ripeterlo altre volte entro un anno dal rilascio dell’attestato di frequenza del corso effettuato.

3. Dove posso sostenere la prova di esame per conseguire il patentino?

 

L’esame può essere sostenuto presso la scuola che ha organizzato il corso o, nel caso non fosse possibile, presso l’ufficio della motorizzazione, oppure presso un'autoscuola.
Nel caso in cui ci si dovesse rivolgere ad un ufficio della motorizzazione, per sostenere l’esame bisogna presentare la seguente documentazione:

• l’attestato di frequenza dell’apposito corso effettuato a scuola o in autoscuola
• l’attestazione di versamento di € 15,00 sul cc 9001 e di due distinti versamenti di € 14,62 sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• un certificato medico in bollo con fotografia, e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato o da un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore
• Una copia del documento di identità, in corso di validità, del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, il quale firma la richiesta di ammissione all’esame.

4. Cosa devo fare se perdo la targa del ciclomotore ?

 

Se si perde la targa del ciclomotore si deve richiedere il rilascio di una nuova targa e di un   nuovo certificato di circolazione dopo avere presentato denuncia di furto o smarrimento presso gli organi di polizia.

Dopo aver pagato € 9,00 sul cc 9001 e € 12,92 sul cc 121012 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) si deve andare presso un ufficio della motorizzazione (link elenco) e presentare la richiesta di rilascio nuova targa compilando il modello TT 2118, allegando le attestazioni di versamento dei bollettini pagati e portando il certificato di circolazione originale relativo alla targa smarrita.
Viene rilasciato insieme alla nuova targa ed al nuovo certificato di circolazione anche il certificato di cessazione della targa rubata o smarrita.

Se invece si perde il vecchio contrassegno di identificazione del conducente, il cosiddetto “targhino”, è obbligatorio munirsi della targa e del certificato di circolazione del ciclomotore poiché il “targhino” non è più rilasciato.

 

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